A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026 e dal successivo decreto interministeriale del 3 agosto 2026, è stato ufficialmente approvato il modello formale del documento d'identità provvisorio. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha già avviato la produzione dei moduli cartacei, che verranno distribuiti gradualmente ai Comuni tramite le Prefetture.
L'Anagrafe è attualmente in attesa di ricevere le prime forniture per poter avviare le procedure di rilascio ai cittadini.
Il nuovo documento d'identità provvisorio non sostituisce la Carta d'Identità Elettronica (CIE) e non costituisce una scelta ordinaria alternativa. Il suo rilascio è consentito esclusivamente in via eccezionale e per comprovati casi di urgenza, ossia quando il cittadino dimostri l'impossibilità di attendere i normali tempi di stampa e spedizione della CIE.
I criteri e i vincoli fondamentali stabiliti dalla normativa:
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Carattere temporaneo e non rinnovabile
Il documento ha una validità massima di 6 mesi e non può essere rinnovato. -
Obbligo di restituzione
All'atto della richiesta o del ritiro della CIE definitiva, il documento provvisorio dovrà essere restituito all'Anagrafe. -
Contestualità
All'atto del rilascio del documento provvisorio, l'operatore anagrafico fisserà contestualmente l'appuntamento per l'emissione della CIE. -
Validità per l'espatrio
Pur prevedendo la possibilità di espatrio (previa dichiarazione di assenza di ostacoli di legge), la validità all'estero è condizionata all'effettivo riconoscimento del modello cartaceo provvisorio da parte delle autorità dello Stato estero di destinazione.