3.1.o SCADENZE PER IL PAGAMENTO

Data di pubblicazione:
16 Novembre 2020
3.1.o SCADENZE PER IL PAGAMENTO

Scadenze per il pagamento della TARI 2020:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 29.07.2020 è stato disposto che il versamento sia effettuato in n.4 (quattro) rate, o in unica soluzione nel rispetto delle seguenti scadenze:

• Versamento della prima rata del tributo: entro il 30 settembre 2020;
• Versamento della seconda rata del tributo: entro il 30 novembre 2020;
• Versamento della terza rata del tributo: entro il 30 gennaio 2021;
• Versamento della quarta rata/ unica rata del tributo: entro il 30 marzo 2021;

Scadenze per il pagamento della TARI 2021:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 26.03.2021 è stato disposto che il versamento sia effettuato in n.4 (quattro) rate, o in unica soluzione nel rispetto delle seguenti scadenze:

• Versamento della prima rata del tributo (25%): entro il 15 luglio 2021 ;
• Versamento della seconda rata del tributo (25%): entro il 15 settembre 2021;
• Versamento della terza rata del tributo (25%): entro il 15 novembre 2021;
• Versamento della quarta rata (25%)/ unica rata (100%) del tributo: entro il 15 gennaio 2022;

Scadenze per il pagamento della TARI 2022:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30.05.2022,è stato disposto che il versamento sia effettuato in n.4 (quattro) rate, nel rispetto delle seguenti scadenze:

  • 1° rata: entro il 31 Luglio 2022;
  • 2° rata: entro il 30 Settembre 2022;
  • 3° rata: entro il 15 Novembre 2022;
  • 4° rata/unica soluzione: entro il 15 Gennaio 2023;

Si precisa che conformemente alle disposizioni di cui all’art, 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n, 34,  il versamento delle rate sopra indicate aventi scadenza prima del 1° dicembre 2022 vengono effettuate sulla base delle tariffe deliberate per l’anno precedente. I versamenti la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati utilizzando le tariffe 2022 di cui agli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato e che a può avvenire anche con un unico invio degli avvisi di pagamento;

Inoltre  i versamenti della tassa sui rifiuti (TARI), componente della I.U.C., relativi agli avvisi di pagamento emessi e/o rettificati in data successiva alla prima emissione si effettuano a partire dalla prima data utile tra quelle deliberate con il presente atto. Nel caso in cui vengano emessi degli avvisi di pagamento in data successiva all’ultima data utile tra quelle deliberate, il pagamento deve avvenire indicativamente entro 30 giorni dall’emissione degli stessi.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 04 Aprile 2024