La Giunta

Data di pubblicazione:
18 Luglio 2019
La Giunta

ESTRATTO DALLO STATUTO COMUNALE

Art.26 - GIUNTA COMUNALE
1. La giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

Art.27 - COMPOSIZIONE
1. La giunta è composta dal sindaco e dagli assessori, in numero da due a quattro, di cui uno è investito della carica di vice sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, in numero non superiore alla metà del totale spettante al Comune, purché dotati dei requisiti di eleggibilità.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

Art.28 - NOMINA
1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 10 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e di coniugio.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art.29 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art.30 - COMPETENZE
1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli 11 atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
• propone al consiglio i regolamenti;
• approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti dell'Ente ai responsabili dei servizi comunali
• elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio; • assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
• modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
• propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
• approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
• fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali;
• esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
• autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
• decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;
• fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale (se nominato);
• determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
• approva, se predisposto, il PEG su proposta del direttore generale qualora nominato.
• Autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.