Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento il Comune può notificare apposito avviso di sollecito (mezzo raccomandata A.R., messo comunale o altro strumento idoneo a documentare la notifica), per omesso o insufficiente/parziale pagamento, da versare in unica rata entro un termine indicato nello stesso avviso di sollecito; tale termine deve prevedere almeno 30 giorni di tempo dalla data di notifica. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
A norma dei commi 161 e 162 dell’art.1 della L. n. 296/2006 e dei commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019, l'avvisodi accertamento di cui sopra ècomprensivo del tributo (o del maggiore tributo dovuto), oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese di notifica e degli onere della riscossione.
Il Comune procede alla notifica al contribuente degli atti di accertamento di cui sopra, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni (L. n.296/2006, art.1, co.161).
In caso di omesso o insufficiente versamento, si applica l’art.13 del D.L. n. 471/1997 s.m.i. e il D.Lgs n.158/2015.
Gli interessi da applicare nell’ambito degli avvisi di accertamento sono computati nella misura del tasso legale. Sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.