Per motivi di sicurezza pubblica, per rendere fruibile la strada e le sue pertinenze agli utenti e al fine di dare piena visibilità alla segnaletica, è fatto obbligo a tutti i proprietari di abitazioni o terreni ove siano presenti siepi o piante i cui rami si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità, di procedere al loro taglio entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza
Si ricorda che i controlli sul rispetto e l’osservanza di quanto prescritto nella presente Ordinanza saranno effettuati dalle Forze di Polizia Stradale di cui all’Art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Che per le violazioni della presente Ordinanza trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Che alla violazione della presente Ordinanza consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi.