Dichiarazione sostitutiva di certificazione
COS’È UN’AUTOCERTIFICAZIONE
È la dichiarazione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sostituisce la produzione di certificati verso le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono.
La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte dei soggetti tenuti a farlo costituisce una violazione dei doveri d'ufficio.
COSA È POSSIBILE AUTOCERTIFICARE
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 è possibile autocertificare:
L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.) a seconda dei dati che contiene sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
CHI PUÒ PRODURRE AUTOCERTIFICAZIONI
L'autocertificazione può essere prodotta da:
MINORI, INTERDETTI, INABILITATI
Nei seguenti casi particolari le dichiarazioni debbono essere prodotte da altri soggetti:
Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima di aprile 2001, un nome composto da più elementi, anche se separati tra di loro, può richiedere, una sola volta, all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui , in conformità alla volontà del dichiarante, o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli ufficiali di stato civile e di anagrafe. Non è ammessa l’alterazione dell’ordine dei vari elementi né l’indicazione del solo secondo o terzo nome.
COME FARE
L'autocertificazione va firmata dal cittadino dichiarante o dall’altro soggetto di cui sopra. Tale sottoscrizione non va autenticata, né va allegata copia del documento d'identità del dichiarante.
Può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona e può essere inviata anche a mezzo postale o per fax. Può altresì essere trasmessa per via telematica se:
La dichiarazione sostitutiva di certificazione:
Salvo nel rapporto con l’autorità giudiziaria e per i certificati necessari per l’attribuzione della cittadinanza, è espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione.
Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, l'ufficio anagrafe può rilasciare esclusivamente certificati ad uso privato.
SANZIONI
In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse. Le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, istanze e autenticazioni di firma
CHE COS’È LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
È una dichiarazione relativa a tutti i fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili (previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000) e che sono relativi al soggetto dichiarante o anche a terzi, purché il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione. Tale dichiarazione sostituisce l’atto notorio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono.
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, così come per le istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi non è prevista l’autenticazione del firma: è sufficiente sottoscriverle davanti al dipendente addetto o, qualora siano inviate per posta, per fax, tramite terza persona o per via telematica, allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
L’invio telematico della dichiarazione è consentito se:
L'autenticazione della sottoscrizione è prevista invece per le dichiarazioni:
In questo caso il cittadino può autenticare la propria firma in calce alla dichiarazione anche all'Ufficio Anagrafe, presentandosi personalmente allo sportello munito di un valido documento di riconoscimento.
L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione/attestazione (comprese le pensioni estere) siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana.
CHI LA PUÒ CHIEDERE
Può produrre la dichiarazione sostitutiva qualsiasi persona maggiorenne si presenti personalmente agli sportelli anagrafici, munita di un documento d'identità valido.
Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica della firma a domicilio, compatibilmente con le disponibilità degli uffici.
COSTO
Per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà le autentiche delle firme assolvono l'imposta di bollo (marca da bollo) e i diritti di segreteria pari a € 0,52 salvo i casi di esenzione esplicitamente previsti dalla normativa in vigore.
TEMPI DI RILASCIO
L’autenticazione della firma è immediata, salvo necessità di verifica e approfondimenti.
SANZIONI
In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse. Qualora sia rivolta a tali soggetti, le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.
Autenticazione di copie
CHE COS’È L’AUTENTICAZIONE DI COPIA
Si tratta dell’attestazione, da parte del funzionario incaricato, della conformità all’originale di una copia (“copia conforme”).
L’autentica è possibile esclusivamente per copie di documenti originali (non è pertanto possibile autenticare una “copia di copia”) e queste ultime possono pertanto sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge. Non si può autenticare la copia di un atto notarile (unico soggetto competente al rilascio di copie autentiche è il Notaio stesso).
Nel caso di originale creato su supporto informatico, è necessario rendere disponibile il file, munito di marcatura temporale e di firma digitale in corso di validità, per l’opportuna verifica. Solo in presenza di tali requisiti l’ufficiale d’Anagrafe potrà procedere alla stampa del documento dal supporto informatico e all'autenticazione della stessa.
È dovuta, dall’origine, l'imposta di bollo a seconda dell'uso del documento (le ridotte casistiche di esenzione sono regolate dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 e dalle pronunce dell’Agenzia delle Entrate), nella misura di una marca da bollo ogni quattro facciate/fogli + € 0,52 per diritti di segreteria.
Per la documentazione riportata di seguito si può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
In tale caso si applica quanto previsto per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
DOVE E QUANDO
Rivolgersi all’Ufficio Anagrafe negli orari d’apertura
Legalizzazione di fotografia
CHE COS’È LA LEGALIZZAZIONE DI FOTO
La legalizzazione (o “autenticazione”) della fotografia consiste nell'attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale, che una fotografia corrisponde alla persona interessata.
Tale legalizzazione serve per ottenere il rilascio di documenti personali (passaporto, licenze di caccia, licenza di pesca, porto d’armi ecc.).
L'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che le fotografie per il rilascio dei documenti personali siano autenticate direttamente dall'ufficio competente a rilasciare il documento richiesto (ad es. le fotografie per il passaporto possono essere direttamente autenticate dalla Questura) oppure dall’Ufficio Anagrafe.
Per ottenere la legalizzazione di foto occorre che si presenti la persona interessata, munita di un documento d’identità.
COSA OCCORRE PRESENTARE
La persona interessata deve presentarsi personalmente, munita di:
La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
È invece previsto il pagamento di € 0,26 quali diritti di segreteria.
DOVE E QUANDO
Rivolgersi all’Ufficio Anagrafe negli orari d’apertura o a mezzo telefono/mail
Ultimo aggiornamento
Giovedi 04 Aprile 2024