Rilascio elenchi nominativi dei servizi demografici

Data di pubblicazione:
10 Marzo 2023
Rilascio elenchi nominativi dei servizi demografici

Rilascio delle liste elettorali

Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

L'articolo 177 del d.Lgs. n. 196/2003, al comma 5, ha sostituto integralmente il quinto comma dell’art. 51 del citato d.P.R. n. 223/1967, prevedendo che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia non più a “chiunque”, come nella originaria formulazione, ma “per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.

L’articolo 51, quinto comma, del d.P.R. n. 223/1967, come sostituito dall’articolo 177, comma 5, del d.Lgs. n. 196/2003, ricollega il rilascio di copia delle liste elettorali a specifiche finalità ivi definite, non includendo, per contro, la possibilità di vendita o di ogni altro utilizzo con fini di profitto, invece contemplati nell’originaria versione dell’articolo in questione.

Le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.

Si pone inoltre in evidenza come l'abrogazione dell'art.177 del d.Lgs. n.196/2003 da parte dell'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), d.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, non abbia comportato l'abrogazione dell'art.51, c.5, del d.P.R. 223/1967, in quanto, secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 24 gennaio 2012 in via generale la reviviscenza non è ammessa. Deve escludersi la visione dell’ordinamento come stratificato, ovvero composto da strati di norme che si sono succedute nel tempo le quali "pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti".

Si precisa inoltre che le liste elettorali devono essere rilasciate per intero, e non limitatamente ad estratti o parti di esse.

La fase istruttoria dell'Ufficio Elettorale

L’amministrazione comunale è tenuta ad: “Entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo dichiarata da parte del richiedente sia conforme all'attività svolta dal soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato art.177deve effettuare un’istruttoria, per cui deve conoscere in dettaglio la finalità del trattamento allo scopo di verificarne l’ascrivibilità ad una di quelle enucleate dall’art. 51 c. 5.

Il richiedente dovrà pertanto dichiarare tale finalità in maniera esplicita e determinata (cfr. art. 11 del Codice). Per rispettare il principio di determinatezza la finalità dichiarata non potrà essere generica, vaga, elusiva, indiretta o meramente enunciativa di quelle elencate nella legge" (Nota del Garante Privacy del 28/7/2004 e circolare del Ministero dell'Interno n.162/2006).

La valutazione non potrà quindi essere effettuata in astratto, bensì in concreto, caso per caso. Ciò comporta lo svolgimento di un procedimento, volto a valutare:

  1. che la finalità del trattamento per effettuare il quale si chiede il rilascio di copia delle liste elettorali rientri fra le finalità dell’art .51 c.5;
  2. se tale finalità è conforme all’attività del richiedente (cfr.Circ. Min. interno n. 162/2006)
  3. se la finalità/attività che il richiedente intende porre in essere sia sua propria (ossia non vi sia interposizione, cfr. Circ. Min.interno n° 162/2006 in merito al caso delle richieste avanzate da società di marketing diretto)

Eventuali richieste da parte di società specializzate in servizi per il marketing diretto, anche se dichiarano di utilizzare le informazioni contenute nelle liste elettorali al fine di effettuare, per conto di propri clienti ed attraverso specifiche banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socio-assistenziale, nonché per il perseguimento di interessi collettivi o diffusi, non possono essere accolte, anche se i propri clienti sono soggetti aventi titolo a richiedere le liste elettorali, in quanto esse operano secondo una logica prettamente economica, sia pure nel campo dei servizi resi ad enti o soggetti che perseguono le finalità di cui al citato art. 51.

L’oggetto stesso dell’attività imprenditoriale esercitata, non esclude la possibilità di un utilizzo dei dati personali contenuti nelle liste elettorali per finalità anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle espressamente consentite dalla legge.

Con nota del 4 settembre 2006, il Garante per la protezione dei dati personali, competente a pronunciarsi nella specifica materia, ha reso noto di ritenere pienamente condivisibile il suesposto orientamento del Ministero dell’Interno  (vedi: Ministero dell'Interno, Direzione centrale servizi elettorali, circolare 2 ottobre 2006, n. 162/2006 "Utilizzo delle liste elettorali. Parere del Garante per la protezione dei dati personali."), ribadendo che le finalità di cui al citato art. 177, comma 5, devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente.

La stessa Autorità ha ritenuto che ad identiche conclusioni debba giungersi per ciò che concerne analoghe richieste, formulate da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ed ha segnalato nel contempo, una propria decisione in data 4 maggio 2006, rinvenibile sul sito www.garanteprivacy.it, con la quale è stata constatata l’illiceità del trattamento (vietandolo) di dati personali provenienti da liste elettorali effettuato da una società che gestisce un sistema d’informazione creditizia, soggetto alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicato nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004.

Sembra utile anche riportare quanto affermato dal TAR Sardegna con la sentenza n.148/2011: "Deve ritenersi che sia preciso onere del richiedente di indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l'uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dalla disposizione in esame per indicare le finalità consentite. In sostanza il richiedente deve indicare chiaramente e specificamente il concreto uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, sspettando poi al Comune di valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientra o meno nelle finalità ammesse dalla norma di legge"

Pertanto, in considerazione di quanto prima esposto:

  • non è possibile l’istruttoria di un’istanza meramente enunciativa delle finalità enucleate dalla legge;
  • il rilascio non dipende da requisiti soggettivi del richiedente;
  • le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare, oltre che motivate ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 223/1967– proprie del richiedente e, " [...] ove si tratti di un ente o di un'associazione, devono essere coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo [...] “. (Nota Garante 4/9/2006);
  • le finalità devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente. (Relaz. Annuale Garante 2006 e circ. Min. Interno 162/2006);
  • le finalità devono essere direttamente connesse con l’utilizzo delle liste elettorali;
  • quando si parla di liste elettorali si fa riferimento a quelle generali.

Descrizione delle diverse finalità

Finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo

art. 49 Cost. - L. 212/1956 e s.m. - Memorandum del garante per la protezione dei dati personali:

  • Le Liste elettorali possono essere anzitutto utilizzate, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico.
  • I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i singoli candidati, nonché i fiancheggiatori possono chiedere le liste elettorali nel periodo di propaganda elettorale, senza peraltro essere obbligati a rilasciare l’informativa (p.to 6 memorandum);
  • I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i singoli candidati, nonché i fiancheggiatori possono utilizzare le liste anche per la selezione dei candidati (elezioni primarie). Così come specificato nel memorandum 2006.
  • Pare possibile e coerente con l’art. 51 l’utilizzo da parte di partiti politici o promotori del referendum delle liste elettorali sia per la promozione delle sottoscrizioni, per consentire un’adeguata informazione ai cittadini elettori e quindi possibili firmatari di un referendum abrogativo (quale estrinsecazione dei diritti collegati all’elettorato attivo) che per la propaganda specifica del referendum stesso;
  • Analogamente potrebbe essere possibile l’utilizzo delle liste elettorali per promuovere la sottoscrizione delle proposte di legge.

Al riguardo si veda anche il provvedimento del Garante Privacy del 6 marzo 2014, e il provvedimento del 18 aprile 2019.

Rientrano nelle finalità di propaganda elettorale, in quanto attività intimamente connessa all'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti:

  • la propaganda in occasione delle elezioni amministrative, politiche, europee, referendarie;
  • la promozione della raccolta di sottoscrizione per proposte di legge di iniziativa popolare (art.71, c.2 della Costituzione);
  • la promozione della raccolta di sottoscrizioni per l'indizione di referendum popolari (art.75 della Costituzione), anche regionali o comunali;
  • ogni altra attività di propaganda che partiti, gruppi e movimenti politici intendono porre in essere anche al di fuori delle consultazioni elettorali.

Finalità di studio

Trattasi di un concetto che si sovrappone, in buona parte, alle finalità di ricerca e di difficile individuazione, sicché è difficile immaginare finalità concrete, che non siano associabili alla ricerca e che possano rientrare in tale concetto.

Finalità di ricerca statistica

  • L'indagine statistica è lo strumento statistico mediante il quale si acquisiscono informazioni su uno o più fenomeni attinenti ad una popolazione. Scopo dell’indagine è quello di produrre statistiche, ovvero descrizioni riassuntive di carattere quantitativo, riguardanti il collettivo di interesse.
  • Definizione del Codice Privacy: "scopi statistici, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici"
  • Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'àmbito del Sistema statistico nazionale e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici: Le disposizioni del presente codice di deontologia e di buona condotta sono volte ad assicurare l'equilibrio tra i diritti e le libertà fondamentali della persona, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, con le esigenze della statistica e della ricerca scientifica, quali risultano dal principio della libertà di ricerca costituzionalmente garantito, presupposto per lo sviluppo della scienza, per il miglioramento delle condizioni di vita degli individui e per la crescita di una società democratica.
  • Per quanto attiene la ricerca statistica, essa fa in primo luogo riferimento al SISTAN, cioè al Sistema statistico nazionale e al suo programma triennale sul quale il Garante ha fornito anche a fine 2020 un parere a cui è importante far riferimento per la corretta applicazione del principio di necessità e minimizzazione dei dati: compito dell’ufficio elettorale è infatti misurare l’effettiva necessità dell’accesso alle liste rispetto alle finalità dell’indagine.

Finalità di ricerca scientifica

  • Definizione del Codice Privacy: "scopi scientifici, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore".
  • Il garante, interpellato da un istituto di ricerche farmacologiche privato, nel sottolineare l’impossibilità di ricorrere agli elenchi anagrafici (art. 34 dpr 223/1989) ha suggerito la richiesta delle liste elettorali che, per l’appunto, possono essere rilasciate per finalità di ricerca scientifica. Il garante ha aggiunto che: “Una volta acquisiti legittimamente i dati personali, peraltro, il trattamento per scopi scientifici può essere effettuato soltanto in riferimento alle informazioni concernenti le persone di cui sia stato acquisito previamente il consenso informato, secondo le modalità individuate nel Codice per tale specifico settore (artt. 105 ss.) e dal codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici” (dalla relazione annuale 2007, nota 5/2/2007).

Finalità di ricerca storica

Definizione del Codice Privacy: "scopi storici, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e del passato"
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici:

  1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
  2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di datipersonali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

Dalla relazione Annuale del Garante Privacy 2005: Con riferimento poi alle finalità di ricerca storica, l'Autorità è stata interpellata in ordine alle modalità di raccolta di dati anagrafici e di informazioni contenute nelle liste elettorali. Ad esempio, è stato chiesto di verificare la praticabilità della creazione di una banca dati contenente informazioni, estrapolate da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e risalenti sino al 1950, concernenti cittadini deceduti emigrati all'estero nel secolo scorso, al fine di agevolare la ricerca delle proprie origini da parte di discendenti degli interessati.

In proposito, nel richiamare la specifica disciplina di settore relativa anche alla consultazione degli archivi storici di enti pubblici, è stato evidenziato il diverso regime di conoscibilità previsto per le liste elettorali, che possono essere rilasciate in copia "per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per i perseguimento di un interesse collettivo o diffuso" (art. 177, comma 5, del Codice, che ha sostituito l'art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)– da quello relativo ai dati anagrafici, previsto dal citato art. 33 d.P.R. n. 223/1989 (Nota 28 gennaio 2005).

Finalità a carattere socio assistenziale

L'ambito socio assistenziale è definito dall'art. 1 c. 1 L. n° 328/2000: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione"; "...si fa riferimento a tutte le attività relative alla predisposizione e all’erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona può incontrare nella sua vita, escluse le prestazioni assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia” (diritto dei servizi sociali di Bobbio, Morello Di Giovanni e Morino).
Ai sensi dell’art. 128 del d.Lgs. n. 112/1998 , la funzione socio-assistenziale viene assicurata mediante l’erogazione dei servizi sociali, a loro volta costituiti da “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

Sono esclusi dalle finalità a carattere socio-assistenziale gli interventi previdenziali e sanitari. Tali esclusioni consentono di circoscrivere la portata della finalità per cui la richiesta di accesso alle liste elettorali dovrà essere finalizzata alla rimozione di una situazione di disagio, mediante l’erogazione di un beneficio o di un servizio.

Pertanto il richiedente dovrà perseguire finalità coerenti con tale attivitàla richiesta dovrà pervenire da un soggetto pubblico che eroga servizi sociali o da un soggetto incaricato di pubblico servizio, formalmente e chiaramente delegato da una p.a..

Finalità per un interesse collettivo e diffuso

Interessi diffusi: dal punto di vista soggettivo appartengono ad una pluralità di soggetti; dal punto di vista oggettivo attengono a beni non suscettibili di fruizione differenziata, ossia la non frazionabilità del loro oggetto.

Interessi collettivi: sono gli interessi che fanno capo ad un gruppo organizzato, onde il carattere della personalità e della differenziazione, necessario per qualificarli come legittimi e per aprire una via di tutela davanti al giudice amministrativo, potrebbe più facilmente esserre rinvenutto sostituendo al tradizionale soggetto atomisticamente inteso, il gruppo, soggetto al quale gli interessi sono comunque riferibili (ass.ni tutela consumatore e utente d.lgs. n. 206/2005) (tratto da Manuale di diritto amministrativo - E. Casetta).

La titolarità o la rappresentatività di interessi collettivi o diffusi non vale a costituire un potere – comunque privato – di ispezione sulle pubbliche amministrazioni e non giustifica un generalizzato diritto alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all’attività di un’amministrazione, con la conseguenza che “al dispiegarsi del principio di trasparenza occorre, anche per le associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi, che la richiesta di accesso sia sostenuta da un effettivo, attuale e concreto interesse alla conoscenza di atti, relativi ai servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta ed immediata, non in via del tutto ipotetica o riflessa, sui loro interessi” (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 2000, n. 5930; Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001, n. 529; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5818; Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2005, n. 127; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 febbraio 2005, n. 658).

Pertanto, non è sufficiente, ad esempio, il fatto che le associazioni sono, per Statuto, portatrici “di un interesse diffuso o collettivo dei consumatori” o di altri soggetti, in quanto per i principi fondamentali del trattamento dei dati personali occorre che l’accesso appaia come strumento effettivamente e concretamente idoneo a tutelare gli interessi delle relative categorie rappresentate.

Quando un soggetto collettivo chiede di accedere alle liste elettorali per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, dovrà essere verificata la natura delle finalità perseguite dal soggetto richiedente in relazione al legame con l’interesse richiamato nella motivazione.

L’interesse dovrà essere descritto in concreto e chiaramente legato alla richiesta delle liste elettorali, le quali saranno funzionali al perseguimento della finalità dichiarata.

Soggetti che agiscono “per conto di”, fundraising o marketing per enti del terzo settore

La nozione di finalità socio-assistenziale fornita dal legislatore è decisamente ampia.
In passato il Ministero dell’Interno aveva fornito, in risposta ad alcuni quesiti, alcune indicazioni interpretative, sottolineando la necessità che la richiesta di copia delle liste elettorali debba indicare chiaramente e specificatamente l’uso che si intende fare dei dati contenuti nelle liste e debba essere altresì corredata da informazioni essenziali, quali l’indicazione del nome del responsabile del trattamento dei dati, le precisazioni relative agli obblighi di informativa nei confronti dei soggetti ai quali i dati stessi si riferiscono in caso di eventuale loro cessione a terzi, nonché l’esclusione di qualsiasi forma di lucro.
Il Garante nella nota del 28/7/2004 ripresa anche nella relazione delle attività del 2005, aggiunse che “spetta all'amministrazione destinataria dell'istanza entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo dichiarata da parte del richiedente sia conforme all'attività svolta dal soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato art. 177”.
Pertanto una verifica che, per quanto complessa, dovrà andare al nocciolo della questione, e non fermarsi di fronte a istanze del tutto generiche o puramente riproduttive dell’art. 51.

Tenuto conto, quindi, di queste linee di indirizzo nonché dei principi contenuti nel GDPR, la richiesta di accesso da parte di società strumentali ad associazioni o enti del terzo settore, spesso collegate al fundraising, avranno risposta negativa.

Alla stessa conclusione si dovrà giungere nel caso di richieste da parte di società specializzate in servizi per il marketing diretto, anche se dichiarano di utilizzare le informazioni contenute nelle liste elettorali al fine di effettuare, per conto di propri clienti ed attraverso specifiche banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socio-assistenziale (o per perseguimento di interessi collettivi o diffusi), anche se i propri clienti sono soggetti aventi titolo a richiedere le liste elettorali. Trattasi di soggetti che operano, infatti, secondo una logica prettamente economica, sia pure nel campo dei servizi resi ad enti o soggetti che perseguono le finalità di cui al citato art. 51.

A confermare tale conclusione è la stessa circolare del Ministero dell’Interno - Direzione centrale servizi elettorali, 2 ottobre 2006, n. 162, relativa a soggetti che “intendevano utilizzare le informazioni contenute nelle liste elettorali al fine di effettuare, per conto di propri clienti ed attraverso specifiche banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socio-assistenziale, nonché per il perseguimento di interessi collettivi o diffusi”: secondo il Ministero, la norma “ricollega il rilascio di copia delle liste elettorali a specifiche finalità ivi definite, non includendo, per contro, la possibilità di vendita o di ogni altro utilizzo con fini di profitto, invece contemplati nell’originaria versione dell’articolo in questione” e soprattutto “le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo”.

Quindi, anche se una società o un ente dichiari di agire in nome o per conto di clienti che avrebbero titolo a richiedere le liste elettorali, manca il requisito soggettivo che legittima il diritto di accesso: “Con nota del 4 settembre 2006, il Garante per la protezione dei dati personali, competente a pronunciarsi nella specifica materia, ha reso noto di ritenere pienamente condivisibile il suesposto orientamento del Ministero dell’Interno, ribadendo che le finalità di cui al citato art. 177, comma 5, devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente”.

Lo stesso principio dovrà trovare applicazione, ad esempio, nelle richieste eventualmente provenienti da patronati: ancora una volta si tratta di soggetti privati, che commercializzano servizi indubbiamente legati anche alla tutela di interessi di pubblica utilità, ma la cui legittimazione soggettiva è del tutto non coerente con l’art. 51.

La domanda, che deve essere inoltrata all'Ufficio Elettorale tramite il modulo allegato alla presente pagina, potrà essere anche inviata per via telematica a condizione che la copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante, siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del d.P.R. 445/2000.

Il rilascio degli elenchi, ad eccezione dei partiti, candidati, liste o promotori di referendum popolari durante la campagna elettorale, non sono soggetti ad alcun costo.

Casi particolari

Il rilascio degli elenchi dell'Albo degli Scrutatori e dei Presidenti di seggio elettorale

In merito al possibile rilascio di copia degli iscritti nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale, si riporta il parere della Prefettura di Modena del 3/03/2006, prot. 1/06:

"... si rileva che l’attività inerente la formazione dell’albo, nonché gli atti di gestione ello stesso costituiscono indubbia espressione di potestà amministrativa, cui può essere correlata una situazione soggettiva giuridicamente rilevante ai fini del diritto di accesso. Di conseguenza, il rilascio di copia dell’albo degli scrutatori non è consentito in maniera indiscriminata, ma solo nei confronti di coloro che dimostrano la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

In tale contesto si ritiene che la copia possa essere rilasciata ai membri della Commissione elettorale comunale, in quanto pertinente all’esercizio delle loro specifiche funzioni. La responsabilità dell’uso e dell’utilizzo degli elenchi dell’albo degli scrutatori ricade esclusivamente su coloro che ricevono la copia da parte del Comune".

Relativamente al rilascio degli elenchi degli iscritti nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale, la richiesta deve essere inoltrata alla Corte d'Appello di Cagliari in quanto l'Albo è di competenza di tale istituzione.

L’accesso alle liste dei sottoscrittori di candidature elettorali, richieste di referendum, proposte di legge di iniziativa popolare, petizioni

Sottoscrittori di candidature elettorali per le elezioni comunali

In considerazione che gli atti relativi alla presentazione delle diverse candidature restano depositate, se richiesto, presso gli uffici comunali per il tempo necessario alla raccolta e autentica delle sottoscrizioni, e presso la Segreteria comunale il tempo necessario per il controllo formale della documentazione di rito con i relativi allegati, a corredo delle candidature, e non appena terminato tale controllo il tutto deve essere trasmesso alla Commissione Elettorale circondariale, per il controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e della documentazione allegata.

Pertanto la richiesta di accesso o copia degli atti prima descritti possa essere inoltrata al Comune, ma alla segreteria della Commissione elettorale circondariale, e sarà il presidente di tale organo a valu­tare le eventuali richieste pervenute di consulta­zione o di estrazione di copia degli elenchi dei sottoscrittori delle liste dei candidati alle elezioni comunali.

A tal proposito è bene ribadire che nessuna di­posizione di legge o di regolamento disciplina la possibilità di accesso a tali atti da parte dei citta­dini o dei candidati concorrenti. Tali atti, infatti, non risultano esclusi o sottrat­ti all’accesso, ai sensi dell’art. 24 della L. n.241/1990, da nessuna norma di legge o di regola­mento. L’individuazione dei casi in cui l’accesso può essere escluso per ragioni di riservatezza, infatti, può aver luogo solo con un regolamento governativo[1] e alle amministra­zioni viene sottratta, quindi, ogni potestà d’inter­vento in materia.

In ogni caso i documenti afferenti alla competizione elettorale sono, in quanto tali, pubblici e che l’elenco dei sottoscrittori delle liste poichè confluisce negli atti della competizione elet­torale non possa essere sottratto all’accesso senza porre in discussione il rilevato principio di pubbli­cità degli atti della competizione elettorale.[2]

Pur tuttavia, si deve tener presente che la sotto­scrizione da parte dei cittadini elettori della di­chiarazione di presentazione di lista, costituendo espressione di un’opinione politica ed essendo questo un dato sensibile, come raccomandato dal Garante della privacy, si dovrà applicare il regime speciale di accesso previsto dal com­ma 7, del citato art. 24: «l’accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere comunque consentito quando sia indispensabile per curare o difendere gli interessi giuridici del ri­chiedente».

Sottoscrittori di candidature per altre elezioni, referendum, proposte di legge di iniziativa popolare e petizioni

Gli elenchi restano depositati presso gli uffici comunali, se richiesto, per il tempo necessario alla raccolta e autentica delle sottoscrizioni, per il loro inoltro, al termine della raccolta, ai rispettivi comitati promotori.

Pertanto eventuali richiestepotranno essere valutate solo per il periodo di deposito presso gli uffici comunali.

A tal proposito è bene ribadire che nessuna di­posizione di legge o di regolamento disciplina la possibilità di accesso a tali atti da parte dei citta­dini o dei candidati concorrenti.

Tali atti, infatti, non risultano esclusi o sottrat­ti all’accesso, ai sensi dell’art. 24 della L. n.241/1990, da nessuna norma di legge o di regola­mento. L’individuazione dei casi in cui l’accesso può essere escluso per ragioni di riservatezza, infatti, può aver luogo solo con un regolamento governativo[1] e alle amministra­zioni viene sottratta, quindi, ogni potestà d’inter­vento in materia.

In ogni caso i documenti afferenti alla competizione elettorale o alla richiesta di referendum, proposta di iniziativa di lette elettorale o petizioni, sono, in quanto tali, pubblici e non possono essere sottratti all’accesso senza porre in discussione il rilevato principio di pubbli­cità degli atti della competizione elettorale.[2]

Pur tuttavia, si deve tener presente che la sotto­scrizione da parte dei cittadini, costituendo espressione di un’opinione che potrebbe anche rilevare le proprie opinioni politiche ed essendo questo un dato sensibile, come raccomandato dal Garante della privacy, si dovrà applicare il regime speciale di accesso previsto dal com­ma 7, del citato art. 24: «l’accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere comunque consentito quando sia indispensabile per curare o difendere gli interessi giuridici del ri­chiedente».

[1] Art. 24, c.6, lett.d), L. n.241/1990.

[2] T.A.R. di Palermo, Sezione II, con sentenza n. 610/2018

Ultimo aggiornamento

Giovedi 04 Aprile 2024