IMU- AVVISO SCADENZA ACCONTO anno di imposta 2020: 16 giugno 2020

Data di pubblicazione:
20 Maggio 2020
IMU- AVVISO SCADENZA ACCONTO anno di imposta 2020: 16 giugno 2020

La legge n.160 del 27 dicembre 2019 disciplina l’imposta municipale propria (IMU).
 
 

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in 2 rate  che scadono come di seguito indicato:

1° RATA: 16 GIUGNO 2020 (ACCONTO)

2° RATA: 16 GIUGNO 2020 (SALDO)

Solo per il 2020 l’IMU, in sede di prima applicazione dell’imposta, la 1° rata da versare è pari alla metà di quanto (correttamente) versato per IMU per l’anno di imposta 2019.

Il versamento della rata a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio entro la data del 16 dicembre 2020 applicando le aliquote 2020 che dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale entro il 31 luglio 2020 ed essere pubblicate sul portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre 2020.

Si ricorda che, come per il 2019, anche per l'anno 2020 le abitazioni principali e loro pertinenze sono esenti dal versamento dell'IMU, ad eccezione delle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e loro pertinenze.

Ognuno deve versare l’IMU in considerazione della propria quota di possesso.

Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759 lett.g) art.1 L.n.160/2019 deve essere effettuato secondo il dettato del comma 763 della medesima legge.

Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice .

Il tributo è versato in autoliquidazione a cura del contribuente. Il Comune non invia modelli di pagamento precompilati.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso"( regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis), purché le violazioni non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Comune delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

QUOTA COMUNE

3912

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, D.L. 201/2011 s.m.i.- COMUNE

3916

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE

3918

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE

3930

IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

QUOTA STATO

3925

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

N.B.: Le presente indicazioni potrebbero subire successive variazioni a seguito di nuove disposizioni in materia.

E' possibile scaricare e compilare manualmente il modello F24 semplificato reso disponibile di seguito in formato PDF.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 04 Aprile 2024