ACCONTO/UNICA SOLUZIONE IMU 2022 -SCADENZA 16 GIUGNO 2022

SCADENZA 16 GIUGNO 2022

Data di pubblicazione:
20 Maggio 2022
ACCONTO/UNICA SOLUZIONE IMU 2022 -SCADENZA 16 GIUGNO 2022

La legge n.160 del 27 dicembre 2019 disciplina l’imposta municipale propria (IMU).


I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in 2 rate  che scadono come di seguito indicato:

-1^A RATA - acconto: 16 giugno 2022

-2^A RATA- saldo a conguaglio: 16 dicembre 2022

o in unica soluzione entro il   16 giugno 2022.

 

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

 

Il versamento della rata a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio entro la data del 16 dicembre 2022 applicando le aliquote 2022 che si intendono confermate rispetto alla delibera del Consiglio Comunale n.5 del 26.03.2021.

Si ricorda le abitazioni principali e loro pertinenze sono esenti dal versamento dell'IMU, ad eccezione delle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e loro pertinenze.

Ognuno deve versare l’IMU in considerazione della propria quota di possesso.

Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759 lett.g) art.1 L.n.160/2019 deve essere effettuato secondo il dettato del comma 763 della medesima legge.

Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice .

 

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

 

Il tributo è versato in autoliquidazione a cura del contribuente. Il Comune non invia modelli di pagamento precompilati.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso"( regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis), purché le violazioni non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Comune delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

QUOTA COMUNE

3912

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, D.L. 201/2011 s.m.i.- COMUNE

3916

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE

3918

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE

3930

IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

QUOTA STATO

3925

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

N.B.: Le presente indicazioni potrebbero subire successive variazioni a seguito di nuove disposizioni in materia.

Non sono dovuti versamenti quanto l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a euro 10,00.

 

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Ultimo aggiornamento

Venerdi 02 Dicembre 2022