Scadenza pagamento SALDO IMU 2020 -16/12/2020

Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il pagamento

Data di pubblicazione:
23 Novembre 2020
Scadenza pagamento SALDO IMU 2020 -16/12/2020

(La legge n.160 del 27 dicembre 2019 disciplina l’imposta municipale propria (IMU).

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2020 come di seguito:


  • 2° rata: 16 dicembre 2020 (saldo a conguaglio)

 

Solo per l’IMU 2020, in sede di prima applicazione dell’imposta, la 1° rata (acconto) doveva essere pagata entro il 16 giugno 2020 e pari alla metà di quanto (correttamente) versato per IMU per l’anno di imposta 2019.

Il versamento della rata a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio entro la data del 16 dicembre 2020 applicando le aliquote 2020 approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.07.2020 e pubblicate sul portale del Federalismo Fiscale.

Descrizione

Aliquota

-Altri fabbricati;

-Aree Edificabili;

-Unità immobiliari concesse in comodato da soggetto passivo a parenti in linea retta entro il 1° grado (art.1 co.747 lett.c) L.160/2019);

-Abitazioni locate a canone concordato (art.1 co.760  L.160/2019);

-Tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche di seguito indicate;

 

 

 

0,56 %

ABITAZIONI PRINCIPALI classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative PERTINENZE

0,40 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale  (di cui all’art.9 co. 3-bis D.L. n.557/1993 conv. con modificazioni  dalla L. n.133/194)

           Zero%

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga la destinazione e non  locati

Zero %

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”

0,76 %

 

Si deve tener conto anche della deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 16/09/2020 che dispone quanto segue:

  • L’approvazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come determinati dall’Ufficio Tecnico comunale per l’anno d’imposta 2020, ricadenti nelle diverse zone urbanistiche nel territorio del Comune di Palmas Arborea sulla base della diversa ripartizione delle stesse come risulta dal prospetto seguente:

ZONE URBANISTICHE

DESCRIZIONE

VALORE IN EURO/mq

ZONA “B1”

Completamento abitato Palmas Arborea urbanizzato

70,00

ZONA “B2”

Completamento abitato Palmas Arborea urbanizzato

77,00

ZONA “B3

Completamento borgata Tiria urbanizzata

26,00

ZONA “C1”

Espansione residenziale Palmas Arborea urbanizzata

(PEEP)

62,00

ZONA “C2”

Espansione residenziale Palmas Arborea urbanizzata

62,00

ZONA “C2”

Espansione residenziale Palmas Arborea non urbanizzata

20,00

ZONA “C3”

Espansione residenziale borgata Tiria urbanizzata

22,00

  • Di applicare alla luce dei vincoli ad esse riconducibili, alle Aree sotto elencate le seguenti riduzioni non cumulabili tra di loro:
  • 50% Aree fabbricabili totalmente interdette all’edificazione;
  • 25% Aree fabbricabili intercluse o non accessibili direttamente dalle vie pubbliche;
  • 25% Aree fabbricabili con limitazioni dei parametri urbanistici derivanti dai vincoli o dalle zone di rispetto indicate nel P.U.C.;

 

  • Di attribuire, ai suddetti valori, vigenza, ai fini IMU, dal 01 gennaio dell’anno 2020 nonché per le annualità successive fintantoché il Comune di Palmas Arborea ravvisi elementi che ne richiedano la revisione o l’aggiornamento;

 

  • Di dare atto che l’articolo 7 comma 6 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina e l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 29.07.2020, (disponibile sul sito www.comune.palmasarborea.or.it nella sezione Comune/Regolamenti) dispone che “I valori venali in comune commercio, in applicazione della facoltà di cui al comma 777 art.1 L. n. 160/2019, vengono determinati periodicamente e per zone omogenee attraverso apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale. Tali valori valgono sino a successiva formale modifica o variazione e costituiscono limite per l’attività di accertamento svolta dall’Ufficio preposto, tenuto a procedere soltanto in presenza di versamenti inferiori rispetto a quelli dovuti in base alla applicazione dei valori deliberati per ciascun anno di imposta, a condizione che non sia stata presentata apposita dichiarazione IMU che attesti un valore superiore derivante da atti di compravendita o da atti di trasferimento di altri diritti reali di godimento. Nel caso in cui un contribuente abbia dichiarato o versato l’imposta per un valore delle aree edificabili in misura superiore a quello predeterminato con deliberazione della Giunta Comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d’imposta pagata a tale titolo

 

Si ricorda che per l'anno 2020 le abitazioni principali e loro pertinenze sono esenti dal versamento dell'IMU, ad eccezione delle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e loro pertinenze.

ð Ognuno deve versare l’IMU in considerazione della propria quota di possesso.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759 lett.g) art.1 L.n.160/2019 deve essere effettuato secondo il dettato del comma 763 della medesima legge.

Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice .

Il tributo è versato in autoliquidazione a cura del contribuente. Il Comune non invia modelli di pagamento precompilati.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso"( regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis), purché le violazioni non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Comune delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

 

Inoltre, ai sensi dell’art.9 del D.L. 137/2020, ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di seguito riepilogata a condizione che i relativi soggetti passivi di imposta (art.8 Decreto Ristori quater) siano anche gestori delle attività  ivi esercitate:

 

Si veda anche quanto disposto dall’art.5 del D.L. 149/2020

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

QUOTA COMUNE

3912

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, D.L. 201/2011 s.m.i.- COMUNE

3916

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE

3918

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE

3930

IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

QUOTA STATO

3925

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

N.B.: Le presenti indicazioni potrebbero subire successive variazioni a seguito di nuove disposizioni in materia.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 02 Dicembre 2022