ORDINANZA N. 6 DEL 08.05.2024

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO PER L’ANNO 2024 ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI PALMAS ARBOREA.

Data di pubblicazione:
08 Maggio 2024
ORDINANZA N. 6 DEL 08.05.2024

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025” con la quale vengono impartite le linee di indirizzo per l’aggiornamento del piano regionale antincendi per l’anno 2024;

CONSIDERATO che è parte integrante della suddetta Deliberazione l’allegato “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016”;

PRESO ATTO che, ai sensi della succitata Deliberazione, dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”;

ACCERTATO che nel territorio comunale di Palmas Arborea sono presenti aree e cortili di pertinenza delle abitazioni che necessitano di adeguate operazioni di pulizia e decespugliamento;

CONSIDERATO che tali operazioni, se non attuate, possono rappresentare un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica in quanto incrementano, con le alte temperature che si raggiungono nella stagione estiva, il rischio di incendi, con conseguenti danni a persone, animali e cose;

RITENUTO pertanto di dover adottare, a fini preventivi, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti l’innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro sugli incendi boschivi”;

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 “Legge forestale della Sardegna”;

VISTA la Deliberazione n. 17/53 del 04.05.2023 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025”;

VISTO l’allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016”;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della strada”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

ORDINA

allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all’igiene pubblica, che:

  1. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
  2. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  3. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  4. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  5. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

entro e non oltre il 1° giugno 2024 e successivamente ogni qualvolta necessario.

AVVERTE

Nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, fatte salve alcune deroghe, è vietato:

  1. accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
  2. utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
  3. utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio, di cui all’art. 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
  4. smaltire braci;
  5. gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
  6. fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

 

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

  1. nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;
  2. nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;
  3. per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall’Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
  4. per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Comuni competenti per territorio, presentino specifiche istanze di intervento strettamente legate alla pratica agricola e selvicolturale.

 

La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal D.L. 8 settembre 2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155 e dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell’”Allegato D” (Prontuario delle sanzioni amministrative).

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, per quanto di rispettiva competenza, vigilano al fine di imporre l’osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi, nelle campagne e nelle zone di interfaccia urbano-rurale, e perseguono i trasgressori a norma di legge.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere contro il presente Provvedimento al T.A.R. Sardegna entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto. Entro il predetto termine potrà, altresì, essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici. Potrà essere presentato ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Palmas Arborea;

Di inviare copia della presente ordinanza a:

  • Stazione del Corpo Forestale di Oristano;
  • Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano;
  • Questura di Oristano;
  • Stazione dei Carabinieri di Santa Giusta;
  • Ufficio di Polizia Locale del Comune di Palmas Arborea.

 

Palmas Arborea, 08.05.2024

 

 Il Sindaco

Cadoni Emanuele

 

 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 08 Maggio 2024