RATEIZZAZZIONE PAGAMENTI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI E INGIUNZIONI FISCALI

NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER LA RATEIZZAZZIONE dei pagamenti degli atti emessi dalla data del 1° gennaio 2020

Data di pubblicazione:
15 Ottobre 2020
RATEIZZAZZIONE PAGAMENTI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI E INGIUNZIONI FISCALI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 23/09/2020 è stato parzialmente modificato ed integrato il Regolamento Generale delle Entrate.

Si informa che ai sensi dell'art. 32 undecies dello stesso regolamento, ai fini di disciplinare la rateizzazione degli atti emessi dal 01/01/2020 ( l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni; le ingiunzioni fiscali)

è stato disposto quanto segue:

1. In riferimento agli atti di cui ai commi 792 e 804 dell’art.1 L.160/2019, può essere richiesta la ripartizione del pagamento  (di seguito rateizzazione) delle somme dovute (a titolo di tributo/entrata patrimoniale, sanzioni, interessi, spese ed eventuali ulteriori oneri) in osservanza di quanto disposto con i commi seguenti nonché, per quanto non specificamente indicato, della normativa vigente.

2. Il Responsabile dell’Entrata, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può concedere la ripartizione, di cui al comma 1 del presente articolo, in rate mensili di pari importo (rate costanti) secondo il seguente schema:

Importo debito da €

Importo debito a €

Modalità di rateizzazione

fino a € 100,00

Nessuna rateizzazione

 

da € 100,01

a € 400,00

Fino a n. 3 rate mensili

da € 400,01

a € 800,00

Fino a n. 5 rate mensili

da € 800,01

a € 1.500,00

Fino a n. 8 rate mensili

da € 1.500,01

a € 2.500,00

Fino a n. 12 rate mensili

da € 2.500,01

a € 6.000,00

Fino a n. 18 rate mensili

Oltre € 6.000,01

 

Fino a n. 36 rate mensili

 

3. Ai fini della presente regolamentazione:

       a) si definisce “temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà” tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole di reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili, ovvero per cause soggettive ostative di seguito indicate:

- condizioni di salute propria o dei propri familiari che impediscano di svolgere la normale attività lavorativa con la conseguente diminuzione del reddito familiare, tale da non consentire l’assolvimento del debito tributario verso il comune in unica soluzione;

- qualunque altra condizione documentabile di impedimento al lavoro che comporta una diminuzione considerevole del reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il comune in unica soluzione;

- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario verso il comune in unica soluzione.

       b) Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- per le persone fisiche a dieci mesi precedenti alla presentazione della domanda;

- per le imprese individuali e le società di persone (S.s.,S.n.c, S.a.s.), ai dieci mesi precedenti alla presentazione della domanda;

- per le società di capitali, (S.p.A., S.a.p.A, S.r.l., S.r.l.s.), società Cooperative e altri soggetti diversi da quelli indicati nei punti precedenti ai 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda .

       c) Si stabilisce che lo stato di difficoltà è riferito alle seguenti situazioni:

c.1) Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali (all’interno del nucleo familiare del dichiarante)

  •  Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
  •  Disoccupato iscritto ai centri per l’impiego;
  •  Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
  •  Inoccupato che ha perso l’indennità di cassa integrazione o mobilità;
  •  Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
  •  Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
  •  Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
  •  Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune;

c.2) Nel caso di: Società di persone, Società di capitali, Società cooperative, Enti con personalità giuridica e soggetti non riconducibili ai precedenti punti:

  • Società,  Enti o soggetti in momentanea difficoltà economica

       d) la situazione di temporanea ed obiettiva di difficoltà deve essere comprovata allegando alla richiesta di rateizzazione la seguente documentazione:

- Persone fisiche, le imprese individuali e le società di persone (S.s.,S.n.c, S.a.s.): la documentazione che si ritiene essere idonea a comprovare la situazione di difficoltà;

- Società di persone, Società di capitali, Società cooperative, Enti con personalità giuridica e soggetti non riconducibili ai precedenti punti obbligati alla redazione del bilancio, la situazione di difficoltà in trattazione deve essere dimostrata allegando, alla stessa, la seguente documentazione:

    • Modello Unico;
    • Prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità (nel caso in cui l’indice di liquidità sia uguale o superiore a 1, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione delle somme dovute; al contrario, se l’indice di liquidità è inferiore a 1, sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione)

Modalità di calcolo

Valore

(Liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti

≥ 1: rateizzazione non ammessa

< 1: rateizzazione ammessa

  • Visura camerale aggiornata;
  • Ultimo bilancio approvato;
  • Altra documentazione, qualora non sia possibile produrre quella in precedenza elencata considerata la natura del soggetto richiedente.

4. È consentito presentare domanda al fine di ottenere la dilazione del debito dovuto in relazione a più atti; in tal caso occorre presentare, per ciascun atto, una distinta domanda di dilazione debitamente documentata, parimenti l’eventuale rilascio del provvedimento di concessione della rateizzazione interessa in maniera distinta ogni singolo atto applicando le disposizioni di cui al presente regolamento. Nel caso in cui venga presentata richiesta di rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti attinenti al medesimo tributo e delle medesima tipologia, al fine di definire il numero di rate applicabili di cui al precedente comma 2, si considera la somma degli importi dovuti di tutti i provvedimenti di cui si chiede la ripartizione di pagamento e tale numero di rate si applica in ogni singolo piano di rateizzazione riferito ad ogni singolo atto.

5. Il pagamento delle rate avviene ai sensi del comma 801 art.1 L.160/2019 l’ultimo giorno di ciascun mese; l’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione prevede la scadenza della prima rata entro il mese in cui viene emesso lo stesso atto di accoglimento se questo riporta una data antecedente al giorno 10 del mese, in caso contrario la prima scadenza viene indicata in riferimento al mese successivo. In caso di concessione di più dilazioni relative ad atti diversi le scadenze seguono quanto disposto dal presente regolamento anche in caso di coincidenza delle stesse in riferimento ad atti diversi.

6. Il debitore presenta richiesta di rateizzazione utilizzando l’apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, indicando gli allegati a  supporto della stessa. In caso il debitore sia una persona fisica o una ditta individuale, il soggetto istante deve coincidere con il soggetto intestatario dell’atto oggetto di rateizzazione (o dei suoi eredi); nel caso si tratti di persona giuridica la richiesta di rateizzazione deve essere presentata dal rappresentante legale. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme ad eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite collaborazione con altri Enti. La domanda può essere presentata dal richiedente personalmente oppure trasmessa per posta elettronica certificata ad esso intestata o per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di spedizione tramite posta o PEC le domande devono pervenire entro i termini di cui al successivo comma 7.

7. La domanda di rateizzazione, motivata, deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente entro il termine in cui l’atto per cui si chiede il pagamento rateale diventa esecutivo e comunque prima dell’avvio della riscossione coattiva, o della trasmissione ad altro soggetto al fine di effettuare la riscossione coattiva. Nel caso in cui la domanda di rateizzazione venga presentata dopo che l’atto oggetto della stessa rateizzazione sia divenuto definitivo, il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell’atto, pertanto la concessione di rateizzazione potrà considerare solo il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

8. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione richiesta il Funzionario Responsabile dell’Entrata competente, compiuta l’istruttoria, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell’istruttoria compiuta. Nel caso in cui vengano richiesti al contribuente ulteriori dati e/o documenti ad integrazione della pratica, questi dovranno essere presentati perentoriamente entro il termine indicato in apposito atto dal Funzionario richiedente, pena la decadenza dal beneficio alla rateizzazione del debito. La rateizzazione può essere concessa previa eventuale acquisizione di pareri da parte di altri Servizi in capo all’Ente.

9. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente e, nel caso di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento. Il tasso di interesse applicato è quello legale vigente al momento della presentazione della domanda di rateizzazione con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data successiva a quella in cui l’atto oggetto di rateizzazione è divenuto definitivo fino alla scadenza dell’ultima rata. Gli interessi devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta (in modo che l’importo della rata sia costante).

10. Per somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi ed eventuali ulteriori oneri, di ammontare complessivo pari o superiore a 6.000,01 Euro (da intendersi come il totale del debito residuo ottenuto sommando tutte le somme in corso di rateizzazione in capo al medesimo soggetto, concesse ai sensi del presente TITOLO, ed ancora da estinguere, salvo le stesse non siano già oggetto di altra garanzia già presentata) la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria per un importo pari alla somma dovuta. La fideiussione deve avere validità dalla data in cui è stata concessa la rateizzazione e per l’intero periodo della stessa, aumentato di un anno. Il rilascio e la trasmissione al Comune della polizza fideiussoria deve avvenire entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento. Trascorso inutilmente tale termine, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, il contribuente dovrà riproporre l’istanza di rateizzazione. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Palma Arborea, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

11. Per ogni rateizzazione concessa in caso di mancato pagamento entro i termini di due rate anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. La riscossione del debito residuo viene effettuata prioritariamente tramite escussione dell’eventuale fideiussione, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto dalla normativa per la riscossione coattiva.

12. Le rateizzazioni già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo, ai sensi del comma 804 art. 1 L. 160/2019, si applicano anche alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al R.D. n.639/1910 fino all’applicazione delle disposizioni di cu al comma 792 dell’art.1 L.160/2019.

14. Nei casi in cui il termine di pagamento delle rate cada in un giorno festivo, tale scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare l'Ufficio Tributi: Tel.0783 023610

 

Di seguito il modulo, da presentare firmato e compilato in ogni sua parte, disponibile anche nell'apposita sezione Servizi online/Moduli on-line del presente sito internet istituzionale.

 

La richiesta deve essere necessariamente sottoscritta, alternativamente, nei seguenti modi:

1) in presenza del dipendente addetto;

2) sottoscritte anche non in presenza del dipendente, e spedite in forma cartacea (ad esempio, via posta o corriere) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

3) sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato se trasmessa per via telematica.

La trasmissione telematica deve essere indirizzata al Protocollo Generale dell'Ente: protocollo@pec.comune.palmasarborea.or.it; protocollo@comune.palmasarborea.or.it indicando nell' oggetto: "DOMANDA DI RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO"

Ultimo aggiornamento

Venerdi 02 Dicembre 2022